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Agente di assicurazione
Soggetto che, mettendo a disposizione del pubblico la propria competenza
tecnica, svolge stabilmente in forma professionale ed autonoma
l’incarico di provvedere a proprio rischio e spese, con compenso in
tutto od in parte a provvigioni, alla gestione ed allo sviluppo degli
affari di un’agenzia promuovendo la conclusione di contratti per conto
di una o più imprese di assicurazione. Gli agenti di assicurazione sono
iscritti in un apposito albo professionale tenuto dall’ ISVAP.
Aggravamento (del rischio)
Si ha aggravamento del rischio quando, dopo che è stato stipulato un
contratto di assicurazione, avvengono mutamenti che aumentano la
probabilità del verificarsi del rischio. L’assicurato ha l’obbligo di
segnalare immediatamente l’avvenuto aggravamento del rischio
all’assicuratore. Siccome l’aggravamento del rischio determina una
situazione nuova e più pesante per l’assicuratore, quest’ultimo può
recedere dal contratto.
Arbitrato
Procedimento per la risoluzione extragiudiziale delle controversie che
possono sorgere fra assicurato ed assicuratore. La possibilità di fare
ricorso all’arbitrato, in genere, viene prevista già in occasione della
stipulazione del contratto di assicurazione, con apposita clausola.
Assicurato
Nei rami danni, la persona nell'interesse della quale è stipulato il
contratto nonché titolare del diritto all'eventuale
indennizzo/risarcimento; nei rami vita, la persona sulla cui morte e/o
sopravvivenza è stipulato il contratto ed è calcolato il premio.
Assicurazione (attività assicurativa)
Operazione con cui un soggetto (assicurato) trasferisce ad un altro
soggetto (assicuratore) un rischio al quale egli è esposto (naturalmente
o per disposizione di legge). Ad esempio, il proprietario che assicura
la propria automobile contro il rischio di furto trasferisce
all’assicuratore le conseguenze economiche negative dell’eventuale
verificarsi del furto. La funzione che svolge l’assicurazione è
l’eliminazione di una situazione di incertezza che grava su chi è
sottoposto ad un rischio determinato. Per il proprietario
dell’automobile assicurata viene meno l’incertezza perché egli sa che,
in caso di furto, può contare sull’impegno dell’assicuratore a pagare
l’indennizzo. L’eliminazione dell’incertezza si attua grazie al fatto
che l’assicuratore, assumendo un numero elevato di rischi del medesimo
tipo, è in grado di calcolare la probabilità del verificarsi del rischio
e di ripartirne le conseguenze su una pluralità di soggetti ad esso
egualmente esposti.
Assicurazione a primo rischio assoluto
Forma di assicurazione per la quale l’assicuratore si impegna a
indennizzare il danno verificatosi fino a concorrenza del valore
assicurato, anche se quest'ultimo risulta inferiore al valore globale
dei beni assicurati (valore assicurabile). Non si applica dunque, con
questa forma di assicurazione, la cosiddetta regola proporzionale.
Assicurazione a primo rischio relativo
Forma di assicurazione per la quale devono essere indicati in polizza
sia il valore assicurato, che rappresenta il massimo dell’indennizzo
ottenibile dall’assicuratore, sia il valore delle cose assicurate
(valore assicurabile). Se, al momento del sinistro, il valore dei beni
assicurati risulta superiore al valore a questo titolo dichiarato in
polizza, l’indennizzo viene ridotto secondo la regola proporzionale.
Assicurazione a valore intero
Forma di assicurazione per la quale il valore assicurato deve
corrispondere al valore dei beni assicurati (valore assicurabile). Nel
caso in cui quest’ultimo sia superiore al primo si ha
sottoassicurazione, si applica la regola proporzionale, per cui
l’assicuratore indennizza il danno solo in parte in proporzione al
rapporto tra valore assicurato e valore assicurabile.
Assicurazione assistenza
Contratto di assicurazione con il quale l’assicuratore si impegna a
mettere a immediata disposizione dell’assicurato un aiuto nel caso in
cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di
un evento fortuito (guasto meccanico all’auto, infortunio all’estero,
ecc.). L’aiuto può consistere nella prestazione di un servizio o nella
corresponsione di una somma di denaro.
Assicurazione cauzioni
Contratto di assicurazione con il quale l’assicuratore si impegna a
indennizzare nei limiti della somma garantita - un terzo (beneficiario)
nel caso in cui l’assicurato non adempia gli obblighi previsti da un
contratto o da una norma, successivamente rivalendosi verso l’assicurato
stesso. L’assicurazione cauzioni svolge la medesima funzione
giuridico-economica delle cauzioni in denaro e delle fideiussioni
bancarie.
Assicurazione del credito
Contratto di assicurazione con il quale l’assicuratore si impegna a
coprire il rischio dell’insolvenza qualora un debitore dell’assicurato
non adempia al pagamento del debito alla scadenza stabilita.
Assicurazione della responsabilità civile generale
Contratto di assicurazione con il quale l’assicuratore si impegna a
tenere indenne l’assicurato di quanto questi debba pagare, in quanto
responsabile per legge, a titolo di risarcimento dei danni
involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un sinistro
verificatosi in relazione ai rischi per i quali è prestata
l?assicurazione. I rischi della responsabilità civile sono numerosi e
possono riguardare : la proprietà di un fabbricato, l’attività
professionale, la responsabilità del datore di lavoro (RCT/O), la
responsabilità per l’inquinamento, etc..
Assicurazione della tutela giudiziaria
Contratto di assicurazione con il quale l’assicuratore si impegna a
rimborsare all’assicurato le spese necessarie per la tutela, giudiziale
o stragiudiziale, dei diritti dell’assicurato stesso nei confronti di un
terzo. Rientrano nelle spese rimborsabili, tra le altre, quelle di
consulenza e assistenza legale nonché, se necessarie, quelle sostenute
per l’intervento di un avvocato e quelle processuali.
Assicurazione di secondo rischio
Contratto di assicurazione contro i danni complementare ad altra
garanzia assicurativa, nel senso che l’assicurazione di secondo rischio
è operante solo per la parte di danno che supera l’indennizzo dovuto dal
primo assicuratore.
Assicurazione furto
Contratto di assicurazione con il quale l'assicuratore si impegna a
indennizzare l'assicurato per i danni materiali e diretti derivanti dal
furto delle cose assicurate.
Assicurazione incendio
Contratto di assicurazione con il quale l'assicuratore si impegna a
indennizzare l'assicurato per i danni materiali e diretti derivanti
dall'incendio delle cose assicurate.
Assicurazione infortuni
Contratto di assicurazione con il quale l'assicuratore si impegna a
garantire all'assicurato l'indennizzo dei danni conseguenti ad un
infortunio, dal quale derivi un'invalidità permanente e un'inabilità
temporanea a svolgere un'attività lavorativa oppure la morte.
Assicurazione malattia
Contratto di assicurazione con il quale l’assicuratore si impegna a
rimborsare i costi sostenuti dall’assicurato in conseguenza di ricovero
o intervento chirurgico dovuti a malattia o infortunio, ovvero in
conseguenza di visite specialistiche o esami diagnostici, oppure a
garantire all’assicurato l’indennizzo dei danni conseguenti ad una
malattia dalla quale derivi un’invalidità permanente o un’inabilità
temporanea a svolgere un’attività lavorativa.
Assicurazione obbligatoria RC Auto
Contratto di assicurazione obbligatoria per tutti i veicoli a motore ed
i natanti che garantisce il conducente nonché, se persona diversa, il
proprietario del mezzo contro il rischio di dover risarcire a terzi i
danni provocati dalla circolazione del veicolo o del natante.
Nell’assicurazione obbligatoria r.c. auto , a differenza di quanto
avviene generalmente nelle assicurazioni della responsabilità civile, il
danneggiato può rivolgersi direttamente all’assicuratore del
responsabile per ottenere il risarcimento del danno (azione diretta).
Assicurazione plurima
Si ha assicurazione plurima o presso diversi assicuratori quando per lo
stesso rischio (ad esempio: incendio), sullo stesso bene (ad esempio:
abitazione) e per un comune periodo di tempo, l’assicurato stipula
separatamente più contratti di assicurazione presso diverse contratti di
assicurazione che sono volti a garantire l’assicurato contro i rischi
cui sono esposti singoli beni del suo patrimonio (ad esempio, la casa o
l’automobile), il patrimonio nel suo complesso o la sua stessa persona.
Nel primo caso si parla di assicurazioni di cose (ad esempio,
assicurazione furto, incendio, ecc.); nel secondo caso si parla di
assicurazioni del patrimonio o di assicurazioni di spese (ad esempio,
assicurazione della responsabilità civile); nel terzo caso si parla di
assicurazioni contro i danni alla persona. Le assicurazioni contro i
danni, ad eccezione di quelle contro i danni alla persona (assicurazione
infortuni e invalidità da malattia), sono rette dal cosiddetto principio
indennitario.
Assicurazione trasporti
Contratto di assicurazione con il quale l'assicuratore si impegna a
indennizzare l'assicurato per i danni che dovessero riguardare un
particolare mezzo di trasporto (nave, aereo, treno) o le merci
trasportate su di esso. Se la garanzia riguarda i danni ai corpi si
parla di assicurazione di corpi; se essa riguarda i danni alla merce si
parla di assicurazione delle merci trasportate. L'assicurazione
trasporti copre anche le responsabilità connesse al trasporto: ad
esempio, r.c. del vettore terrestre per danni alle merci trasportate su
autocarro, r.c. veicoli marittimi, lacustri, fluviali (compresa la
responsabilità del vettore).
Assicurazioni contro i danni
Le assicurazioni contro i danni comprendono tutti quei contratti di
assicurazione che sono volti a garantire l'assicurato contro i rischi
cui sono esposti singoli beni del suo patrimonio (ad esempio, la casa o
l'automobile), il patrimonio nel suo complesso o la sua stessa persona.
Nel primo caso si parla di assicurazioni di cose (ad esempio,
assicurazione furto, incendio, ecc.); nel secondo caso si parla di
assicurazioni del patrimonio o di assicurazioni di spese (ad esempio,
assicurazione della responsabilità civile); nel terzo caso si parla di
assicurazioni contro i danni alla persona. Le assicurazioni contro i
danni, ad eccezione di quelle contro i danni alla persona (assicurazione
infortuni e invalidità da malattia), sono rette dal cosiddetto principio
indennitario.
Assicurazioni contro i danni alla persona
Contratti di assicurazione con i quali l’assicurato si tutela contro il
rischio di danni alla propria persona. Rientrano in questa categoria
l’assicurazione infortuni e l’assicurazione invalidità da malattia.
Assicurazioni del patrimonio (o assicurazioni di spese)
Contratti di assicurazione con i quali l’assicurato si tutela contro il
rischio di una variazione negativa del suo patrimonio, considerato nel
suo complesso, sia che essa derivi dal sorgere di un debito
(assicurazione della responsabilità civile) sia che essa derivi da una
spesa (ad esempio: spese legali, spese di cura).
Assicurazioni di cose
Contratti di assicurazione aventi per oggetto uno o più beni determinati
del patrimonio dell’assicurato, il cui valore può essere esattamente
calcolato.
Assicurazioni sulla vita
Le assicurazioni sulla vita comprendono tutti quei contratti di
assicurazione che prevedono l’obbligo dell’assicuratore di versare al
beneficiario un capitale o una rendita quando si verifichi un evento
attinente alla vita dell’assicurato (ad esempio, morte o sopravvivenza
ad una certa data). Nell’ambito delle assicurazioni sulla vita si
possono distinguere le seguenti tipologie: polizze caso vita, polizze
caso morte, polizze miste.
Attestato di rischio
Nell’assicurazione obbligatoria rc auto è il documento consegnato
all’assicurato alla scadenza del contratto di assicurazione. Esso
contiene, tra l’altro, l’indicazione del numero dei sinistri
verificatisi negli ultimi 5 anni, nonché, nel caso che si applichi la
clausola bonus-malus, la classe di merito di provenienza, quella di
assegnazione e la classe di assegnazione in base all’ultima tariffa CIP
approvata prima della liberalizzazione tariffaria del 1994.
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Bancassicurazione
Termine utilizzato per riferirsi a quell’insieme di rapporti che possono
intercorrere tra banche e imprese di assicurazione sia dal punto di
vista degli assetti societari che relativamente alla creazione di
sistemi distributivi integrati. Con riguardo a quest’ultimo aspetto
assume spiccata rilevanza la vendita di prodotti assicurativi attraverso
sportelli bancari.
Beneficiario
Persona alla quale deve essere corrisposta la prestazione
dell’assicuratore qualora si verifichi il rischio assicurato. Nelle
assicurazioni sulla vita, la figura del beneficiario può non coincidere
con quella del contraente e/o con quella dell’assicurato. Nelle
assicurazioni contro i danni, regolate dal principio indennitario, le
figure del beneficiario e dell’assicurato debbono coincidere, salvo il
caso dell’assicurazione cauzioni.
Bonus-malus
Clausola del contratto di assicurazione obbligatoria r.c. auto che
prevede la variazione del premio in funzione del verificarsi o meno di
sinistri provocati dall’assicurato nel corso di un certo periodo di
tempo predeterminato. Tale sistema prevede una serie di classi di
merito, diverse da impresa a impresa, a ciascuna delle quali corrisponde
un livello di premio. Chi si assicura per la prima volta è inserito
nella cd. classe di ingresso cui corrisponde un livello di premio
intermedio; negli anni successivi, il premio varierà in aumento o in
diminuzione a seconda che l’assicurato abbia o meno provocato sinistri.
Broker (mediatore) di assicurazione
Soggetto che esercita professionalmente un’attività rivolta a mettere in
contatto imprese di assicurazione alle quali, a differenza dell’agente,
non è vincolato da impegni di sorta, e soggetti (potenziali assicurati)
che intendono provvedere con la sua collaborazione alla copertura dei
rischi, assistendoli nella determinazione del contenuto dei relativi
contratti e collaborando, eventualmente, alla gestione ed esecuzione dei
contratti stessi. I broker sono iscritti in un apposito albo
professionale tenuto dall’ ISVAP.
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Capitale assicurato
Nelle assicurazioni sulla vita è la somma dovuta al beneficiario in
alternativa all’erogazione di una rendita vitalizia.
Capitalizzazione
Contratto con il quale l’assicuratore si impegna a pagare, dopo un certo
numero di anni (non meno di cinque), una somma di danaro rivalutata
annualmente e quindi determinata nel suo ammontare a fronte del
versamento di premi unici o premi periodici da parte del contraente. Il
contratto di capitalizzazione si differenzia dalle assicurazioni sulla
vita per il fatto che la prestazione dell’assicuratore non dipende dal
verificarsi di eventi attinenti alla vita dell’assicurato.
Carenza (periodo di)
Periodo che può intercorrere tra il momento della stipulazione di un
contratto di assicurazione e quello a partire dal quale la garanzia
offerta dall’assicuratore diviene concretamente efficace.
Caricamenti
Rappresentano la parte del premio versato dal contraente che è destinata
a coprire i costi commerciali e amministrativi dell’impresa di
assicurazione. La somma del premio puro e dei caricamenti costituisce il
premio di tariffa.
Carta verde
Documento che attesta l’estensione dell’efficacia dell’assicurazione
obbligatoria rc auto ai danni provocati dalla circolazione del veicolo
assicurato in alcuni paesi esteri, la cui sigla sia indicata (e non
sbarrata) sulla stessa carta verde. La carta verde non è necessaria per
la circolazione dei veicoli nei paesi dell’Unione Europea, in quanto il
contratto rc auto, già di per se, ha efficacia territoriale
corrispondente all’intero territorio dell’Unione stessa.
Certificato di assicurazione
Nell’assicurazione obbligatoria rc auto è il documento, rilasciato
dall’assicuratore, che attesta l’adempimento dell’obbligo di
assicurazione. Dal certificato deve risultare, tra l’altro, il periodo
di assicurazione per il quale l’assicurato ha pagato il premio. E’
obbligatorio tenerlo a bordo del veicolo a disposizione per eventuali
controlli.
Coassicurazione
Contratto con il quale il medesimo rischio viene assicurato, per quote
prefissate, da più assicuratori. In caso di sinistro, ciascuno dei
coassicuratori è tenuto a corrispondere l’indennizzo in proporzione alla
quota assicurata di sua competenza.
Condizioni generali di assicurazione
Clausole di base previste da un contratto di assicurazione. Esse
riguardano gli aspetti generali del contratto, quali il pagamento del
premio, la decorrenza della garanzia, la durata del contratto, e possono
essere integrate da condizioni speciali e aggiuntive.
Condizioni particolari
Insieme di clausole contrattuali, negoziate dalle parti, con le quali si
intende ampliare o diminuire la garanzia assicurativa di base prevista
dalle condizioni generali.
Constatazione amichevole di incidente
Meglio conosciuto con il nome di "modulo blu", è il documento con il
quale è possibile effettuare la denuncia di un sinistro
nell’assicurazione obbligatoria rc auto. Lo stesso modulo consente
inoltre di essere risarciti direttamente dal proprio assicuratore,
anziché da quello del responsabile, attraverso la procedura CID
(Convenzione Indennizzo Diretto) qualora: 1. il sinistro coinvolga due
veicoli (esclusi ciclomotori e macchine agricole); 2. dal sinistro non
siano derivati danni alla persona oppure danni alle cose trasportate,
indumenti ed effetti d?uso; 3. siano stati indicati i nomi delle parti
(assicurato e/o conducente) e delle imprese di assicurazione coinvolte
nell’incidente; 4. risultino riportate le targhe dei veicoli; 5. siano
state descritte le modalità dell’incidente; 6. il modulo sia stato
sottoscritto da entrambi i conducenti.
Contraente
Soggetto che stipula il contratto di assicurazione con l’assicuratore e
si obbliga a pagare il premio. Il contraente può non coincidere con
l?assicurato. Le due figure coincidono quando il contraente assicura un
interesse di cui ? titolare (ad esempio, un bene di sua proprietà o la
propria vita).
Contrassegno
Nell’assicurazione obbligatoria rc auto, è il documento rilasciato
dall’assicuratore contenente il nome della impresa di assicurazione,
l’indicazione del numero di targa del veicolo o del numero di telaio del
ciclomotore e la data di scadenza del periodo per il quale è stato
pagato il premio. Il contrassegno deve essere esposto sul parabrezza del
veicolo assicurato ed ha lo scopo di agevolare l’accertamento
dell’osservanza dell’obbligo di assicurazione da parte delle autorità
competenti, nonché L’identificazione dell’impresa di assicurazione da
parte dei terzi danneggiati.
Contratto di assicurazione
Contratto con il quale l’assicuratore, a fronte del pagamento del
premio, si impegna a indennizzare l’assicurato dei danni prodotti da un
sinistro oppure a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un
evento attinente la vita umana. Il contratto di assicurazione è dunque
uno strumento con il quale l’assicurato trasferisce all’assicuratore un
rischio al quale egli è esposto.
Contratto di assicurazione "in linea"
Il contratto di assicurazione stipulato con qualunque mezzo organizzato
che, senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del
consumatore, impieghi esclusivamente tecniche di comunicazione a
distanza per tutte le fasi preliminari alla stipulazione del contratto,
compresa la stipulazione medesima.
Controassicurazione
Clausola contrattuale tipica delle assicurazioni sulla vita che prevede
una garanzia specifica a completamento della garanzia base del
contratto. Più precisamente, nella polizza caso vita, la clausola di
controassicurazione consente la restituzione dei premi pagati nel caso
in cui l’assicurato muoia durante il periodo di differimento.
Convenzione Indennizzo Diretto (CID)
Convenzione stipulata dalle imprese operanti nel settore
dell’assicurazione obbligatoria rc auto con lo scopo di consentire
all?automobilista incolpevole o parzialmente colpevole di essere
risarcito direttamente dal proprio assicuratore anziché da quello del
soggetto danneggiante. Tale procedura, che rende più rapido il
risarcimento del danno, può essere applicata solo se nell’incidente
siano stati coinvolti due veicoli (i ciclomotori e le macchine agricole
sono esclusi dall’accordo) e non vi siano feriti oppure danni alle cose
trasportate, indumenti ed effetti d’uso. Inoltre i conducenti dei
veicoli coinvolti nell’incidente stradale devono compilare e
sottoscrivere congiuntamente il cosiddetto "modulo blu", ossia la
constatazione amichevole di incidente, indicando anche i nomi delle due
imprese di assicurazione coinvolte nell’incidente, le targhe dei veicoli
coinvolti, le circostanze dell’incidente.
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Danno
Pregiudizio subito dall’assicurato o, nelle assicurazioni della
responsabilità civile, dalla vittima del fatto illecito (terzo
danneggiato) in conseguenza di un sinistro. Il danno può essere di
natura patrimoniale, se incide sul patrimonio o sulla salute (danno
biologico), oppure di natura non patrimoniale (danno morale).
Danno biologico (o alla salute)
Danno conseguente alla lesione dell’integrità psico-fisica della
persona, suscettibile di valutazione sul piano medico. Il danno
biologico è risarcibile indipendentemente dalla sua incidenza sulla
capacità di produzione del reddito.
Danno morale
Danno di natura non patrimoniale risarcibile solo se causato da un fatto
illecito di rilevanza penale e rappresentato dalle temporanee sofferenze
psico-fisiche subite dalla vittima del fatto illecito (terzo
danneggiato).
Dati a carattere personale
Qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o
identificabile; si considera identificabile la persona che può essere
identificata, direttamente o indirettamente, in particolare mediante
riferimento ad un numero di identificazione o ad uno o più elementi
specifici caratteristici della sua identità fisica, fisiologica,
psichica, economica, culturale o sociale.
Decorrenza della garanzia
Data a partire dalla quale la garanzia assicurativa diviene
concretamente efficace.
Denuncia di sinistro
Avviso che l’assicurato deve dare all’assicuratore o all’agente a
seguito di un sinistro. Salvo diversa previsione contrattuale, l’avviso
deve essere dato entro tre giorni dalla data in cui il sinistro si è
verificato, o dalla data in cui l’assicurato ne è venuto a conoscenza.
Diaria
Garanzia tipica delle assicurazioni contro i danni alla persona. Essa
consiste nel versamento di una somma, da parte dell’assicuratore, per
ogni giorno di inabilità temporanea conseguente ad infortunio oppure per
ogni giorno di degenza in istituti di cura dovuta a infortunio o
malattia.
Dichiarazioni precontrattuali
Informazioni relative al rischio fornite dal contraente prima della
stipulazione del contratto di assicurazione. Tali informazioni
consentono all’assicuratore di effettuare una corretta valutazione del
rischio e di stabilire le condizioni per la sua assicurazione. Se il
contraente fornisce dati o notizie inesatti od omette di informare
l’assicuratore su aspetti rilevanti per la valutazione del rischio,
l’assicuratore può chiedere l’annullamento del contratto o recedere
dallo stesso, a seconda che il comportamento del contraente sia stato o
meno intenzionale o gravemente negligente.
Differimento (periodo di)
Il periodo di differimento rappresenta l’intervallo di tempo che
intercorre tra il momento della stipulazione di una polizza caso vita ed
il momento in cui l’assicuratore paga il capitale o inizia a
corrispondere la rendita.
Diminuzione (del rischio)
Si ha diminuzione del rischio quando, dopo che è stato stipulato un
contratto di assicurazione, avvengono mutamenti che riducono la
probabilità del verificarsi dell’evento dannoso. Se l’assicuratore viene
informato dell’avvenuta diminuzione del rischio, egli per il futuro
conserva solo il diritto di percepire un premio proporzionalmente
ridotto, ferma restando la facoltà di recedere dal contratto.
Disdetta
Comunicazione che il contraente deve inviare all’assicuratore, o
viceversa, entro un termine di preavviso fissato dal contratto, per
evitare la tacita proroga del contratto di assicurazione
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Estensione territoriale
Spazio geografico entro il quale la garanzia assicurativa è operante.
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Fondi pensione
Fondi aventi lo scopo di offrire ad una collettività di lavoratori
(dipendenti o autonomi) prestazioni pensionistiche integrative rispetto
a quelle erogate dal sistema previdenziale obbligatorio pubblico. A
seconda delle modalità di costituzione, i fondi pensione si dividono in
due grandi categorie : i fondi chiusi (o negoziali) e i fondi aperti. I
primi sono istituiti sulla base di accordi o contratti collettivi e si
rivolgono a categorie omogenee di lavoratori (ad esempio, i dipendenti
di una stessa impresa o i lavoratori di un medesimo comparto economico).
Ai secondi, che sono invece istituiti direttamente da un intermediario
finanziario abilitato (impresa di assicurazione, banca, SIM o società di
gestione del risparmio), possono aderire tutti i lavoratori, dipendenti
o autonomi, per i quali i fondi chiusi non esistono o non operano.
Decorso un certo periodo di tempo dall’adesione è tuttavia possibile per
il lavoratore iscritto al fondo chiuso trasferirsi ad un fondo aperto o
a una forma pensionistica individuale.
Fondo di garanzia per le vittime della strada
Fondo avente lo scopo di provvedere alla corresponsione dell’indennizzo
in caso di danni provocati da autoveicoli o natanti non identificati,
non assicurati o assicurati presso imprese che si trovino in
liquidazione coatta amministrativa al momento del sinistro o che vi
vengano poste successivamente. Il fondo è gestito dalla CONSAP
(Concessionaria servizi assicurativi pubblici) che si avvale per la
liquidazione dei danni di imprese di assicurazione designate per
territorio - e viene alimentato tramite il versamento di un contributo
(nella misura massima del 4%) sui premi raccolti dalle imprese di
assicurazione operanti nel ramo RC auto. In caso di incidente provocato
da un veicolo non identificato, il Fondo interviene soltanto per i danni
alla persona. Nell’ipotesi di veicolo non assicurato, il Fondo
interviene anche per i danni alle cose con una franchigia assoluta della
misura di 500 Euro (lire 1.000.000 circa). In caso di sinistri provocati
da veicoli assicurati con imprese in liquidazione coatta, vengono
risarciti sia i danni alla persona che i danni alle cose. In tutte le
ipotesi i risarcimenti non possono superare i massimali minimi previsti
dalla legge al momento del sinistro.
Forme pensionistiche individuali
Pensioni integrative rispetto a quelle erogate dal sistema previdenziale
obbligatorio pubblico destinate a singole persone e che si attuano o
attraverso l?adesione individuale a fondi pensione aperti o mediante la
stipulazione di contratti di assicurazione sulla vita che presentino
determinate caratteristiche previste dalla legge.
Franchigia assoluta
La franchigia si dice assoluta quando il suo ammontare rimane in ogni
caso a carico dell’assicurato, qualunque sia l’entità del danno che egli
ha subito.
Franchigia relativa
In questo caso, a differenza di quello della franchigia assoluta,
l’applicazione o meno della franchigia dipende dall’entità del danno,
nel senso che se il danno è inferiore o uguale all’ammontare della
franchigia l’assicuratore non corrisponde l’indennizzo, ma se il danno è
superiore l’assicuratore lo indennizza senza tener conto della
franchigia.
Franchigia/scoperto
Clausole contrattuali che limitano, sul piano quantitativo, la garanzia
prestata dall’assicuratore facendo sì che una parte del danno rimanga a
carico dell’assicurato. La franchigia, di regola espressa in cifra fissa
o in percentuale, si applica sulla somma assicurata, ed il suo ammontare
è quindi definibile a priori. Essa si differenzia proprio per questo
dallo scoperto, in quanto quest’ultimo, espresso in percentuale, si
applica sul danno, ed il suo ammontare non è quindi definibile a priori.
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Gestione separata
Nelle assicurazioni sulla vita, fondo appositamente creato dall’impresa
di assicurazione e gestito separatamente rispetto al complesso delle
attività dell’impresa. Nei fondi a gestione separata confluiscono i
premi versati dai contraenti che hanno sottoscritto polizze
rivalutabili. Dal rendimento ottenuto con il fondo a gestione separata
deriva la rivalutazione annua del capitale dovuto dall’assicuratore.
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Imposta sulle assicurazioni
Imposta che si applica ai premi versati dai contraenti. Essa varia dal
2,5% (polizze infortuni e malattie) sino al 21,25% (polizze incendio e
furto). Tale imposta non si applica ai contratti di assicurazione sulla
vita ed ai contratti di capitalizzazione stipulati a partire dal 1°
gennaio 2001.
Impresa di assicurazione
Impresa che esercita professionalmente e in forma esclusiva l’attività
assicurativa (v. assicurazione). L’impresa di assicurazione, grazie
all’esercizio dell’attività su basi tecniche e al numero elevato di
rischi assunti (v. legge dei grandi numeri), è in grado di determinare
con esattezza la probabilità del verificarsi di rischi determinati,
ripartendone le conseguenze negative tra una pluralità di soggetti
esposti al medesimo tipo di rischio. L’impresa di assicurazione incassa
anticipatamente i premi dai clienti, li investe sui mercati finanziari
ed immobiliari e trae dai premi e dai proventi degli investimenti le
risorse per far fronte agli impegni assunti nei confronti degli
assicurati. L’impresa di assicurazione può esercitare la propria
attività nella forma di società per azioni, di mutua assicuratrice o di
società cooperativa a responsabilità limitata. Le imprese di
assicurazione sono autorizzate dall’ISVAP e sottoposte alla sua
vigilanza.
Inabilità temporanea
Incapacità fisica, totale o parziale, ad attendere alle proprie
occupazioni per una durata limitata nel tempo.
Indennizzo
Somma dovuta dall’assicuratore a titolo di riparazione del danno subito
da un proprio assicurato a seguito di un sinistro.
Invalidità permanente
Nelle assicurazioni infortuni e malattia, perdita definitiva ed
irrimediabile, totale o parziale, della capacità dell’assicurato di
svolgere un qualsiasi lavoro proficuo ovvero, se il contratto lo
prevede, di svolgere la propria specifica attività lavorativa. Nelle
assicurazioni della responsabilità civile, perdita definitiva ed
irrimediabile, totale o parziale, della capacità del terzo danneggiato
di svolgere la propria attività lavorativa (cui può eventualmente
conseguire una perdita di reddito) nonché dell’integrità psicofisica, a
prescindere dai suoi effetti sulla capacità di produrre reddito (cui
consegue, in ogni caso, un danno biologico).
ISVAP
Istituto di vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse
collettivo. Ente di diritto pubblico cui spetta il controllo sulle
imprese di assicurazione, nonché sugli intermediari di assicurazione
(agenti e i broker) e sui periti per la stima dei danni ai veicoli.
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Legge dei grandi numeri
Teorema tipico della scienza statistico-attuariale che sta alla base del
calcolo delle probabilità. Essa consente all’assicuratore la previsione
sull’andamento futuro dei rischi assicurati e, dunque, la precisa
determinazione del premio. Secondo la legge dei grandi numeri, la
probabilità che la frequenza futura di un rischio (ad esempio, il
rischio di incendio di una abitazione) sia pressoché uguale alla
frequenza osservata nel passato per il medesimo rischio (il numero di
incendi di abitazioni già verificatisi) E’ tanto maggiore quanto più
grande è il numero delle osservazioni effettuate (in altri termini,
quanto più elevato è il numero dei sinistri considerati).
Liquidatore
Collaboratore autonomo o dipendente di un’impresa di assicurazione
incaricato di quantificare sul piano economico il danno verificatosi in
conseguenza di un sinistro.
Liquidazione coatta amministrativa
Procedura concorsuale disposta dall’Autorità amministrativa e che porta
all’eliminazione dell’impresa di assicurazione dal mercato. La
dichiarazione della liquidazione coatta amministrativa può essere
determinata da una molteplice serie di fattori, fra i quali,
innanzitutto, lo stato di insolvenza dell’impresa.
Loss ratio (rapporto sinistri a premi)
Indicatore primario di economicità della gestione tecnica di un’impresa
di assicurazione. Consiste nel rapporto fra i sinistri di un esercizio
ed i premi di competenza del medesimo esercizio.
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Margine di solvibilità
Corrisponde in linea di massima al patrimonio libero dell’impresa di
assicurazione, cio’ al netto del patrimonio vincolato a copertura delle
riserve tecniche. In tal senso, il margine di solvibilità rappresenta
una garanzia ulteriore della stabilità finanziaria dell’impresa. Nelle
assicurazioni contro i danni, il margine di solvibilità è calcolato in
funzione dei premi incassati o dell’onere dei sinistri;
nell’assicurazione sulla vita deve invece essere proporzionale agli
impegni assunti.
Massimale
Somma massima liquidabile dall’assicuratore a titolo di risarcimento del
danno nelle assicurazioni del patrimonio o di spese. Il massimale si
applica, in particolare, nelle assicurazioni della responsabilità civile
in quanto per esse, non essendo di regola possibile riferire il danno ad
un bene determinato, non esiste un valore assicurabile.
Mutua assicuratrice
Impresa di assicurazione che esercita l’attività assicurativa in forma
di società mutualistica, il che vuol dire che solo gli assicurati
possono assumere la qualità di socio.
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Nota informativa
Documento che l’assicuratore deve consegnare al contraente prima della
conclusione del contratto di assicurazione. La nota informativa contiene
informazioni relative all’impresa di assicurazione e informazioni
relative al contratto (garanzie ed opzioni, durata del contratto,
modalità di versamento dei premi, regime fiscale, legislazione
applicabile, reclami in merito al contratto, ecc.).
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Opzione
Nelle varie tipologie tradizionali di assicurazione vita la prestazione
dell'assicuratore viene indicata come capitale o come rendita; tra
queste due formule esiste una certa intercambiabilità ottenibile
inserendo in polizza apposite pattuizioni denominate "opzioni". Per
esempio, un capitale può essere convertito in rendita e precisamente,
con l'opzione rendita, il capitale assicurato per il caso di vita viene
convertito in una rendita pagabile fino alla morte dell'assicurato.
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Periodo di assicurazione
Periodo di tempo per il quale opera la garanzia assicurativa a
condizione che sia stato pagato il premio corrispondente.
Perito
In genere, libero professionista incaricato dall’impresa di
assicurazione di stimare l’entità del danno subito dall’assicurato o,
nelle assicurazioni della responsabilità civile, dal terzo danneggiato
in conseguenza di un sinistro. I periti sono iscritti in un apposito
albo professionale tenuto dall’ISVAP.
Polizza caso morte
Contratto di assicurazione sulla vita che prevede il pagamento di un
capitale al beneficiario qualora si verifichi la morte dell’assicurato.
La polizza caso morte può essere temporanea, se il contratto prevede che
il pagamento sia effettuato qualora il decesso dell’assicurato avvenga
nel corso della durata del contratto; può essere a vita intera, se il
pagamento del capitale avviene comunque alla morte dell’assicurato,
indipendentemente dal momento nel quale essa si verifica.
Polizza caso vita
Contratto di assicurazione sulla vita con il quale l’assicuratore si
impegna al pagamento di un capitale o di una rendita vitalizia nel caso
in cui l’assicurato sia in vita alla scadenza pattuita. Le polizze caso
vita possono essere con o senza controassicurazione.
Polizza collettiva
Contratto di assicurazione stipulato da un contraente nell’interesse di
più assicurati. In genere, gli assicurati sono i dipendenti di
un’azienda (in tal caso contraente è il datore di lavoro) o gli
appartenenti ad una medesima categoria professionale.
Polizza di assicurazione
Documento comprovante l?esistenza ed il contenuto di un contratto di
assicurazione. La polizza, sottoscritta da entrambe le parti, viene
emessa dall’assicuratore e consegnata al contraente. Nella polizza sono
trascritte tutte le condizioni contrattuali, sia quelle generali sia
quelle particolari.
Polizza index-linked
Contratto di assicurazione sulla vita ad elevato contenuto finanziario
che lega la prestazione dell’assicuratore all’andamento di un
particolare indice, in genere espressivo dell’evoluzione dei mercati
azionari. Solitamente, il contraente versa un premio unico in cambio di
un capitale pari al premio versato rivalutato in base all’incremento
registrato dall’indice di riferimento nel periodo di durata del
contratto. In assenza di garanzie di capitale o di rendimento, la
prestazione può anche risultare inferiore al premio versato dal
contraente.
Polizza indicizzata
Contratto di assicurazione per il quale l’ammontare della prestazione
dell’assicuratore, del premio che il contraente deve versare e,
eventualmente, di altre espressioni monetarie contenute nel contratto
varia secondo l’andamento di particolari indici (ad esempio, l’indice
ISTAT del costo della vita).
Polizza mista
Contratto di assicurazione sulla vita che garantisce il pagamento di un
capitale o di una rendita vitalizia se l’assicurato è in vita al termine
della durata del contratto e, al tempo stesso, il pagamento di un
capitale se l’assicurato muore nel corso di detta durata.
Polizza rivalutabile
Contratto di assicurazione sulla vita che lega il livello delle
prestazioni dell’assicuratore e, eventualmente, quello dei premi dovuti
dal contraente al rendimento che l’assicuratore ottiene investendo i
premi raccolti. Questi ultimi vengono immessi in una particolare
gestione separata rispetto al complesso delle attività dell’impresa; i
rendimenti ottenuti ogni anno aumentano la prestazione garantita secondo
una determinata percentuale (aliquota di retrocessione) stabilita in
contratto.
Polizza unit-linked
Contratto di assicurazione sulla vita ad elevato contenuto finanziario
che lega la prestazione dell’assicuratore all’andamento del valore delle
quote di un fondo di investimento interno o esterno all’impresa di
assicurazione. In assenza di garanzie di capitale o di rendimento, la
prestazione può anche risultare inferiore ai premi versati dal
contraente.
Premi unici ricorrenti
Premi che presentano caratteristiche comuni sia ai premi periodici sia
ai premi unici. Come i primi, essi vengono versati periodicamente; come
i secondi, ogni versamento effettuato, di importo variabile, concorre a
determinare la prestazione finale indipendentemente dagli altri
versamenti.
Premio
Il premio rappresenta il prezzo che il contraente paga per acquistare la
garanzia offerta dall'assicuratore. Il pagamento del premio costituisce,
di regola, condizione di efficacia della garanzia. I premi possono
essere: unici, periodici, unici ricorrenti. Il premio, sia esso unico o
periodico, può essere rateizzato (o frazionato). Il premio versato dal
contraente si compone di diversi elementi : il premio puro, i
caricamenti, le imposte . Sommando i primi due elementi si ottiene il
premio di tariffa, mentre se si aggiungono anche le imposte si ottiene
il premio lordo.
Premio di tariffa
Si ottiene sommando il premio puro e i caricamenti. Aggiungendo al
premio di tariffa le imposte si ottiene il premio lordo.
Premio lordo
Si ottiene sommando il premio puro, i caricamenti e le imposte.
Corrisponde dunque a quanto versa concretamente il contraente.
Premio periodico
Premio versato periodicamente, all’inizio di ciascun periodo
assicurativo (in genere, annualmente). Il premio periodico può essere
stabilito in misura fissa, e quindi rimanere invariato per tutta la
durata del contratto, oppure in misura variabile, per cui la sua entità
può cambiare di periodo in periodo secondo l’andamento di indici
predeterminati.
Premio puro
Rappresenta quella componente del premio di tariffa che viene calcolata
sulla base del rischio assunto dall?assicuratore. Nelle assicurazioni
contro i danni, il premio puro viene calcolato sostanzialmente in base
alle previsioni relative alla frequenza e al costo medio dei sinistri;
nelle assicurazioni sulla vita esso viene determinato sulla base di
ipotesi demografiche (probabilità di morte o di sopravvivenza degli
assicurati) e di ipotesi finanziarie (rendimento ottenibile sui mercati
finanziari).
Premio rateizzato (o frazionato)
Parte del premio lordo risultante dalla sua suddivisione in più rate da
versare alle scadenze convenute (ad esempio, ogni mese o trimestre). Si
tratta di un’agevolazione di pagamento offerta all’assicurato, a fronte
della quale l’assicuratore applica una maggiorazione (cosiddetti diritti
di frazionamento).
Premio unico
Premio versato in un’unica soluzione, al momento della stipulazione del
contratto.
Prescrizione
Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i
termini stabiliti dalla legge. I diritti nascenti dal contratto di
assicurazione si prescrivono nel termine di due anni; nell’assicurazione
obbligatoria rc auto il diritto del terzo danneggiato si prescrive nel
termine di due anni.
Principio indennitario
Principio fondamentale nelle assicurazioni contro i danni. In base a
tale principio, l’indennizzo corrisposto dall’assicuratore deve svolgere
la funzione di riparare il danno subito dall’assicurato e non può
rappresentare per quest’ultimo fonte di guadagno.
Provvigione
Elemento fondamentale del rapporto di agenzia per il quale, a fronte
dell’obbligazione in capo all’agente di svolgere l’attività diretta alla
conclusione dei contratti, corrisponde l’obbligazione in capo al
proponente (impresa di assicurazione) di corrispondergli il relativo
compenso per gli affari che hanno avuto regolare esecuzione. Normalmente
si distingue fra provvigioni di acquisto, destinate a remunerare
l’attività di acquisizione di nuovi contratti, e provvigioni di incasso,
destinate a remunerare l’attività di incasso premi e di gestione
amministrativa dei contratti acquisiti.
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Questionario anamnestico
Detto anche questionario sanitario, è il documento che il contraente
deve compilare prima della stipulazione di un’assicurazione contro i
danni alla persona o di un’assicurazione sulla vita del tipo caso morte
o del tipo misto. Esso contiene una serie di informazioni relative allo
stato di salute ed alle precedenti malattie o infortuni dell’assicurato.
Le informazioni fornite dal contraente servono all’assicuratore per
valutare il rischio e stabilirne le condizioni di assicurabilità.
Quietanza
Ricevuta attestante l’avvenuto pagamento di una somma e rilasciata dal
percettore della stessa. L’assicuratore rilascia quietanza del pagamento
del premio da parte del contraente; l’assicurato o il terzo danneggiato
rilasciano quietanza del pagamento dell’indennizzo da parte
dell’assicuratore.
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Registro d'opposizione
Registro pubblico (c.d. Registro negativo) in cui possono iscriversi le
persone fisiche che non desiderano ricevere le comunicazioni commerciali
e che deve essere consultato regolarmente e rispettato dai
professionisti prima di inviare alla persona fisica comunicazioni
commerciali non sollecitate utilizzando la posta elettronica
Regola proporzionale
Nelle assicurazioni contro i danni, regola tipica delle assicurazioni di
cose. Essa si applica nei casi di sottoassicurazione, ossia quando il
valore delle cose assicurate risulta, al momento del sinistro, superiore
a quello dichiarato in polizza : in questi casi, l’indennizzo spettante
all’assicurato non corrisponde all’intero ammontare del danno, ma viene
ridotto in proporzione al rapporto tra valore assicurato e valore della
cosa al momento del sinistro.
Rendita vitalizia
Contratto di assicurazione sulla vita del tipo caso vita che prevede il
pagamento da parte dell’assicuratore di una rendita per l’intera durata
della vita dell’assicurato. Si distingue tra rendita immediata, quando
il pagamento della rendita decorre dal momento della stipula del
contratto, e rendita differita, quando il pagamento della rendita
decorre da una certa data successiva alla stipula del contratto (c.d.
termine di differimento).
Retrocessione
Nelle polizze rivalutabili, la retrocessione rappresenta la percentuale
riconosciuta all’assicurato del rendimento ottenuto ogni anno dai fondi
inseriti in una gestione separata. Il rendimento retrocesso aumenta
quindi la prestazione dell’assicuratore che verrà pagata a scadenza, in
aggiunta al rendimento già riconosciuto in sede di stipulazione della
polizza a titolo di tasso tecnico.
Reversibilità
Nelle assicurazioni sulla vita, clausola che prevede, in caso di decesso
del titolare di una rendita vitalizia in corso di erogazione, la
possibilità che la rendita continui in favore di un’altra persona.
Riassicurazione
Operazione con la quale un assicuratore (il riassicurato) dietro
corrispettivo riduce la propria esposizione economica, sia su un rischio
singolo (riassicurazione facoltativa), sia su un vasto numero di rischi
(riassicurazione obbligatoria o per trattato), attraverso la cessione ad
altra impresa assicuratrice (il riassicuratore) di parte degli impegni
derivanti dai contratti di assicurazione.
Riduzione
In taluni tipi di assicurazioni sulla vita (polizza caso morte a vita
intera; polizza caso vita con controassicurazione; polizza mista)
facoltà dell’assicurato di conservare tale qualità, per un capitale
ridotto (valore di riduzione), pur sospendendo il pagamento dei premi.
Il capitale si riduce in proporzione al rapporto tra i premi versati e i
premi originariamente previsti, sulla base di apposite clausole
contrattuali.
Risarcimento
Somma che il responsabile di un danno è tenuto a versare per risarcire
il danno causato. Se il danneggiante è coperto da un’assicurazione della
responsabilità civile, è l’assicuratore che, nei limiti del massimale
convenuto, versa al terzo danneggiato il risarcimento dovuto.
Riscatto
In taluni tipi di assicurazioni sulla vita (polizza caso morte a vita
intera; polizza caso vita con controassicurazione; polizza mista),
facoltà Dell’assicurato di recedere dal contratto, facendosi versare
anticipatamente dall’assicuratore il valore di riduzione, calcolato
sulla base di apposite clausole contrattuali.
Rischi esclusi
Sono quelli per i quali non è operante la garanzia prestata
dall’assicuratore. I rischi esclusi sono dettagliatamente elencati in
apposite clausole del contratto di assicurazione. Le esclusioni possono
dipendere da circostanze diverse, riguardanti la causa dell’evento
dannoso (ad esempio, nell’assicurazione incendio, l’esclusione
dell’incendio provocato da atti di guerra), il tipo di danno che ne è
derivato (ad esempio, nell’assicurazione incendio, i danni di fenomeno
elettrico a macchine ed impianti elettrici), il tempo od il luogo in cui
il sinistro si è verificato, ecc..
Rischio
Probabilità che si verifichi un evento futuro e incerto in grado di
provocare conseguenze dannose (nelle assicurazioni contro i danni) o
attinente alla vita umana (nelle assicurazioni sulla vita). Il rischio è
l’elemento fondamentale del contratto di assicurazione: è al suo
verificarsi che si ricollega l’impegno dell’assicuratore di
corrispondere la propria prestazione.
Riserva matematica
Principale riserva tecnica nelle assicurazioni sulla vita. Rappresenta
il debito che l’impresa di assicurazione ha maturato nei confronti dei
suoi assicurati. Essa è costituita dall’accantonamento di una quota dei
premi di tariffa pagati dal contraente.
Riserva premi
E’ una delle riserve tecniche che l’impresa di assicurazione deve
accantonare ed iscrivere in bilancio per far fronte agli impegni assunti
nei confronti dei propri assicurati. In particolare, la riserva premi
alla fine di un esercizio determinato è rappresentata da: 1. la quota
dei premi contabilizzati che non è di competenza dell’esercizio in
parola, in quanto riferita a rischi che si protraggono nell’esercizio
successivo; 2. l’accantonamento aggiuntivo destinato a far fronte agli
eventuali maggiori oneri per i rischi in corso.
Riserva sinistri
E’ una delle riserve tecniche che l’impresa di assicurazione deve
accantonare ed iscrivere in bilancio per far fronte agli impegni assunti
nei confronti dei propri assicurati. In particolare, la riserva sinistri
rappresenta l’ammontare che l’impresa di assicurazione stima di dover
pagare in futuro per sinistri che si sono gi? verificati ma non sono
stati ancora liquidati.
Riserve tecniche
Somme che le imprese di assicurazione devono accantonare ed iscrivere
nel proprio bilancio per far fronte agli impegni assunti nei confronti
degli assicurati.
Rivalsa
Diritto che, nell’assicurazione obbligatoria rc auto, spetta
all’assicuratore nei confronti del proprio assicurato e che consente al
primo di recuperare gli importi pagati ai terzi danneggiati nei casi in
cui l’assicuratore avrebbe avuto contrattualmente il diritto di
rifiutare o di ridurre la propria prestazione, ma non ha potuto farlo
dato il regime di inopponibilità delle eccezioni contrattuali al terzo
danneggiato sancito, in questo campo, dalla legge.
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Salvataggio (spese di)
Nelle assicurazioni contro i danni, esse rappresentano le spese
eventualmente sostenute dall’assicurato, dopo il verificarsi del
sinistro, per evitare o ridurre il danno. Le spese di salvataggio sono a
carico dell’assicuratore. In caso di sottoassicurazione l’assicuratore
risponde di dette spese nella proporzione esistente tra valore
assicurato e valore assicurabile.
Sinistro
Il verificarsi del rischio per il quale è prestata la garanzia (ad
esempio, in una polizza contro gli incendi, il sinistro è rappresentato
dall’incendio che colpisce la cosa assicurata).
Somma assicurata
Importo nei limiti del quale l’assicuratore si impegna a fornire la
propria prestazione. Nelle assicurazioni di cose, la somma assicurata
corrisponde di regola al valore dei beni assicurati (valore
assicurabile). Nelle assicurazioni del patrimonio o assicurazioni di
spese, è l’importo pattuito che indica la massima esposizione debitoria
dell’assicuratore (massimale). Nelle assicurazioni sulla vita, è il
capitale dovuto al beneficiario in alternativa all’erogazione di una
rendita.
Soprassicurazione
Si verifica soprassicurazione quando il valore delle cose assicurate
(valore assicurato) , dichiarato in polizza, risulta superiore al valore
effettivo delle medesime (valore assicurabile). Se la soprassicurazione
è la conseguenza di un comportamento intenzionale (dolo)
dell’assicurato, il contratto di assicurazione è nullo; se invece non vi
è stato dolo, il contratto è valido ma ha effetto solo fino al valore
reale della cosa assicurata.
Sottoassicurazione (o assicurazione parziale)
Si verifica sottoassicurazione quando il valore delle cose assicurate
(valore assicurato), dichiarato in polizza, risulta inferiore al valore
effettivo delle medesime (valore assicurabile). Nel caso di
sottoassicurazione, se si verifica un sinistro, trova applicazione la
cosiddetta regola proporzionale, a meno che non sia stato diversamente
convenuto dalle parti (come ad esempio nel caso di Assicurazione a primo
rischio assoluto).
Subagente
Professionista che, con l’onere di gestione a proprio rischio e spese,
dedica abitualmente e prevalentemente la sua attività professionale
all’incarico, affidatogli da un agente, di promuovere la conclusione di
contratti di assicurazione e non esercita altra attività imprenditoriale
o lavorativa, subordinata od autonoma.
Surrogazione dell'assicuratore
Nelle assicurazioni contro i danni, facoltà Dell’assicuratore che abbia
corrisposto l’indennizzo di sostituirsi all’assicurato nei diritti verso
il terzo responsabile, qualora il danno dipenda appunto dal fatto
illecito di un terzo. Nelle assicurazioni contro i danni alla persona,
l’assicuratore può rinunciare contrattualmente alla surrogazione,
lasciando così impregiudicati i diritti dell’assicurato verso il terzo
responsabile.
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Tasso minimo garantito
Garanzia di rendimento minimo che può essere offerta dall’assicuratore
in una polizza vita. Rappresenta la soglia al di sotto della quale non
può scendere la rivalutazione della prestazione dell’assicuratore,
qualunque sia il risultato della gestione degli investimenti conseguito
dall’assicuratore stesso.
Tasso tecnico
Nelle assicurazioni sulla vita è il rendimento minimo che viene già
riconosciuto dall’assicuratore all’atto della conclusione del contratto
in sede di determinazione dei premi dovuti dal contraente a fronte del
capitale o della rendita inizialmente assicurati.
Terminal bonus
Clausola, che può essere prevista nei contratti di assicurazione sulla
vita, secondo cui la prestazione prevista a scadenza è maggiorata
qualora il contraente abbia versato regolarmente tutti i premi pattuiti.
Terzo danneggiato
Nelle assicurazioni della responsabilità civile, è la vittima del fatto
illecito il cui risarcimento, nei limiti del massimale, viene garantito
dall’assicuratore.
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Valore a nuovo
Espressione con la quale vengono indicate quelle particolari coperture
assicurative che consentono di garantire un indennizzo pari non solo al
valore della cosa assicurata al momento del sinistro, ma anche
corrispondente alle spese necessarie per riacquistare o ricostruire la
cosa stessa. L’assicurazione del "valore a nuovo", tipica dei contratti
di assicurazione incendio (in cui prende il nome di "costo di
ricostruzione"), costituisce pertanto una assicurazione di spese.
Valore assicurabile
Rappresenta la misura dell’interesse esposto ad un rischio: ad esempio,
il valore dell’autoveicolo assicurato contro il furto. Il valore
assicurabile deve coincidere, di regola, con il valore assicurato (v.
l’eccezione dell’assicurazione a primo rischio), ma nella realtà ciò può
non accadere. Il valore assicurabile, infatti, può risultare superiore a
quello assicurato (ad esempio, un’abitazione che vale 200 milioni viene
assicurata solo per 150 milioni), nel qual caso si verifica il fenomeno
della sottoassicurazione (o assicurazione parziale) che, in sede di
valutazione del danno, comporta l’applicazione della cosiddetta regola
proporzionale. Se invece il valore assicurabile risulta inferiore a
quello assicurato (ad esempio, un’abitazione che vale 200 milioni viene
assicurata per 250 milioni), si verifica il fenomeno della
soprassicurazione.
Valore assicurato
Rappresenta la misura dell’interesse sottoposto ad assicurazione: ad
esempio, la somma assicurata per il proprio autoveicolo contro il
rischio di furto. Il valore assicurato può non coincidere con il valore
assicurabile, dando così vita ai fenomeni della sottoassicurazione (o
assicurazione parziale) o della soprassicurazione.
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